Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.
Ufficio VII – sede di Forlì-Cesena
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.