Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 – Obbligo del Green Pass

Si pubblica il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, relativo all’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori  del settore pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di Emergenza.

L’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19 fa riferimento a:

  • Stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  • La guarigione da infezione da SARS-CoV-2
  • L’effettuazione di un test molecolarecon risultato negativo al virus (validità di 72 ore) o test antigenico rapido con risultato negativo al virus (validità di 48 ore)

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Il controllo del possesso del Green Pass sarà a carico del Datore di Lavoro, che avrà il compito di verificare l’autenticità, l’integrità e la validità della Certificazione mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19

SANZIONI PER LAVORATORE E DATORE DI LAVORO INADEMPIENTI

  • Il Datore di Lavoro che non verificherà il controllo della Certificazione Verde COVID-19 a partire dal 15 ottobre, o che entro quella data ometterà di definire le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche,  potrà subire una sanzione amministrativa da € 400 a € 1000 da parte degli Organi di Vigilanza.
  • Il Lavoratore del Settore Pubblico che non sarà in possesso della Certificazione Verde COVID-19 non potrà avere accesso ai locali aziendali e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non sarà tenuto a ricevere retribuzione né altro compenso. Per il lavoratore che non esibirà la Certificazione Verde COVID-19, sarà prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, da parte degli Organi di Vigilanza.
  • Il Lavoratore del Settore Privato che non sarà in possesso della Certificazione Verde COVID-19, non potrà avere accesso ai locali aziendali e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non sarà tenuto a ricevere retribuzione né altro compenso. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro potrà sospendere il Lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni. La sospensione sarà comunicata immediatamente al lavoratore interessato e sarà efficace fino alla presentazione della certificazione Verde COVID-19. Per il lavoratore che non esibirà la Certificazione, sarà prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, da parte degli Organi di Vigilanza.